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IMU 2024: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA


Casa Imu Imposta Municipale Unica Milano Lecco Monza Como

 

1.Che cosa è l’Imu?

Nell’ambito della fiscalità locale la risorsa finanziaria più consistente è rappresentata, senz’ombra di dubbio, dall’ Imu, ossia l’imposta municipale unica, la quale fu voluta dal Governo Monti con la manovra Salva Italia e introdotta nel nostro sistema normativo coll’ art 8 del D.lgs n. 23 del 2011, in sostituzione alla vecchia Ici.

L’ Imu fu oggetto di una travagliata storia legislativa, dal momento che fu abolita pochissimo tempo dopo, con la legge di stabilità del 2014, la quale col fine di realizzare una riforma della tassazione immobiliare, cancellò l’Imu e al suo posto istituì la Iuc (Imposta Unica Comunale).

La Iuc rimase in vigore sino al 2020, ossia fino a quando con la legge di stabilità dello stesso anno, più precisamente ai commi dal 738 al 783 dell'articolo 1, il legislatore decise di ritornare su suoi passi, abrogando la Iuc e reintroducendo l’Imu con le caratteristiche antecedenti alle modifiche del 2014.


2. Presupposto di imposta dell’ Imu.

Il presupposto d’imposta è rappresentato dal possesso di beni immobili, cosi come enunciato dal comma 740 dell’art 1 della sopracitata legge, altresì si precisa che l’abitazione principale o ad essa assimilata, salvo il caso in cui rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 O A/9, non costituisce presupposto d’imposta.

Detto ciò, per immobile ai sensi del comma 741 si intende il fabbricato, ossia l’unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano, considerando parte dello stesso l’area occupata dalla costruzione e quella che ne forma pertinenza. (n.b. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto a Imu a partire dalla data di ultimazione dei lavori, o se antecedente dalla data di sua utilizzazione); inoltre, ai sensi della sopracitata legge, per immobile si intende l’area fabbricabile, ossia l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi; infine si intende anche il terreno agricolo, ossia quello iscritto al catasto anche se non coltivato.

 

3. I soggetti d’imposta.

Per ciò che attiene ai soggetti d’imposta, il soggetto attivo è ovviamente il Comune nel cui territorio insistono, interamente o in via prevalente gli immobili, mentre il soggetto passivo d’imposta è il possessore dei beni immobili, intendendosi per possessore ai fini Imu, oltre al proprietario, il titolare del diritto reale minore di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi superficie sugli stessi.

Nell’ipotesi di più soggetti passivi d’imposta come nel caso di comproprietari, ciascuno è titolare di un autonoma obbligazione tributaria sicché nel calcolo dell’imposta si terrà conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti alla singola quota di possesso, anche per il caso di applicazione delle sanzioni e/o agevolazioni.

 

4.La base imponibile.

La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili, la legge ovviamente indica nel dettaglio i criteri per la sua puntuale determinazione sulla quale applicare l’aliquota dell’imposta, più precisamente per quanto riguarda ai fabbricati iscritti al catasto la base imponibile ai fini Imu è data dal valore castale, rivalutata al 5%, il tutto moltiplicato per un coefficiente castale che per i fabbricati iscritti dalla categoria A 1 all’A 11, eccetto l’A 10, è di 160. Si veda la seguente tabella.

 

 

Categorie catastali Coefficiente catastale Tipo di fabbricato

Da A/1 a A/11 (escluso A/10)

160

abitazioni di tipo: signorile, civile, economico, popolari, ultrapopolari, rurali, villini, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, alloggi tipici dei luoghi

A10

80

Uffici o studi privati

Da B1 a B8

140

Collegi e convitti, case di cura e ospedali non a scopo di lucro, prigioni e riformatori, uffici pubblici, scuole e laboratori, biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli

C/1

55

Negozi e botteghe

C/2, C/6, C7

160

Magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, tettoie

C/3, C/4, C/5

140

Laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi non a scopo di lucro, stabilimenti balneari

Da D/1 a D/10 (escluso D/5)

65

Opifici, alberghi e pensioni, teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili, case di cura ed ospedali, fabbricati e locali per esercizi sportivi ..

 

Mentre per quanto riguarda alle aree fabbricabili la base imponibile ai fini Imu è dato dal valore commerciale dell’area, invece per i fondi agricoli e quelli non coltivati, la base imponibile è data dal reddito dominicale rivalutato al 25% , e il tutto moltiplicato per un coefficiente di 135.

 

5. Le Aliquote.

Per ciò che attiene all’aliquota Imu da applicare alla base imponibile ai fini della liquidazione dell’imposta, sono previste delle aliquote ordinarie in relazione al tipo di cespite, inoltre per ciascuna di esse è prevista facoltà per gli enti locali di aumentarle o diminuirle di alcuni punti percentuali, ciò è strettamente correlato agli obbiettivi di finanza pubblica locale.

Si veda la seguente tabella pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze:


  • 0,5 per cento per la prima casa appartenente alle categorie di lusso con la facoltà per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento,

  • 0,86 per cento per gli altri immobili compresi i terreni fabbricabili, con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

  • 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo (gruppo D), di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

  • 0,76 per cento per i terreni agricoli con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

  • 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale con la facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;

  • 0,1 per cento per i fabbricati merce non locati con la facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.


6.Quando e come pagare l'Imu nel 2024.

Per ciò che attiene al pagamento dell’Imposta, questo può avvenire con il classico F24, mediante pagoPa oppure con bollettino postale, inoltre è possibile pagarla in un unica soluzione entro il 16 Giugno 2024, o meglio 17 giungo 2024 posto che il 16 è domenica, oppure in due tranche, la prima sempre entro il 17 giungo, mentre il saldo entro il 16 Dicembre.

 

7.Esenzioni.

 L’art 1 comma 759 della legge n. 160 del 2019 prevede delle esenzioni di imposta, in base alle quali alcune categorie di cespiti non costituiscono presupposto d’imposta, sul punto ne indicherò quelli principali:

  • l’ abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 O A/9,  

  • immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;  

  • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

  • fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;

  • fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

  • fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

  • fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

  • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;

  • (etc..)



8.Agevolazioni.

Accanto alle esenzioni d’imposta, la normativa Imu prevede anche delle a agevolazioni ossia delle riduzioni d’imposta, ciò avviene principalmente attraverso la riduzione della base imponibile, concesse in particolari situazioni, a titolo esemplificativo :


  •  Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

  • Abitazioni concesse in comodato [art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019] Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: -  il contratto di comodato sia registrato; -  il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; -  il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

9.Conclusioni.

Con questo breve articolo abbiamo visto che cosa è l’Imu, il suo presupposto d’imposta, i soggetti coinvolti, le aliquote applicabili ai fini della liquidazione dell’imposta, il regime delle agevolazione ed esenzioni e quando deve essere pagata, ovviamente è importante che il contribuente, ogni qual volta realizzi il presupposto, sia consapevole dei propri obblighi dichiarativi nonché d’imposta nei confronti dell’Ente Locale. Importante poi a tal fine è la dichiarazione Imu che va presentata al Comune, infatti la mancata dichiarazione e conseguente omesso versamento, determina un illecito tributario che comporterà l’emissione di avvisi di accertamento che riprenderanno a tassazione gli anni per i quali si è omessa la dichiarazione nonché l’irrogazione di sanzioni amministrative che vanno dal 100% al 200%, mentre nell’ipotesi di omesso versamento sono previste sanzioni più basse del 30%. A tal fine in caso di dubbio è sempre buona idea consultare un esperto fiscalista che vi possa chiarire ogni incognita , anche in merito alle modalità di fruizione delle agevolazioni e delle esenzioni.

Quando invece è già troppo, e quindi si è già ricevuto un’avviso di accertamento, occorrerà valutare sempre col vostro fiscalista di fiducia il da farsi, ossia se pagarlo o rateizzarlo, o nel caso, se vi sono fondati motivi, proporre istanza in autotutela al Comune o proporre ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, presso le competenti Corti di Giustizia Tributaria.  

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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO|AVV.ANDREA PIZZAGALLI